Descrizione
Le locazioni turistiche sono le locazioni di immobili o porzioni di essi concessi per finalità turistiche senza fornitura di servizi accessori e complementari tipici delle strutture ricettive di cui alla normativa turistica vigente.
Gli alloggi locati esclusivamente per finalità turistiche sono regolati dalle disposizioni del codice civile in tema di locazione (Regio Decreto 16/03/1942, n. 262, art. 1571 e seguenti, Codice civile).
Gli immobili o porzioni di immobili locati per finalità turistiche devono possedere:
- requisiti strutturali e igienico-sanitari previsti per le case di civile abitazione;
- condizioni di sicurezza e salubrità degli edifici e degli impianti negli stessi installati ai sensi della normativa vigente.
Chiunque sul territorio comunale dà in locazione immobili o porzioni di essi per finalità turistiche, anche nel caso di gestione in forma indiretta (ad es. tramite un’agenzia immobiliare) deve comunicare in modalità telematica le informazioni sulla struttura, entro 30 giorni dal primo contratto di locazione stipulato.
Attraverso il seguente link, si può accedere alla pagina del sito della Regione Toscana dove si trovano informazioni sulla "locazione turistica" con gli obblighi da rispettare:
https://www.regione.toscana.it/-/comunicazione-locazioni-turistiche
Per procedere con la comunicazione della struttura ricettiva si deve accedere direttamente alla procedura telematica dalla pagina dei servizi su Open Toscana:
https://open.toscana.it/servizi
Si dovrà cliccare sul servizio "Locazioni turistiche".
Successivamente si deve cliccare sulla Provincia di Pisa ed inserire i dati. A seguire arriverà per mail un link dove, selezionato il Comune dove è ubicato l'alloggio ed inseriti i dati, si potrà procedere alla compilazione della comunicazione.
La comunicazione riguarda ogni singolo alloggio locato: ad ogni alloggio viene attribuito uno specifico codice identificativo. Per cui se, ad esempio, il locatore dispone di due alloggi locati per finalità turistiche, siano essi ubicati nello stesso Comune o in due Comuni differenti, deve effettuare due comunicazioni.